IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Materi Filippo, rappresentato e difeso dal dott. proc. Mario D'Ecclesiis, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Potenza alla via XX Settembre n. 19, contro l'E.N.P.A.S., in persona del presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione ed il Ministero dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, per il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita del servizio prestato presso l'Ente autotrasporto merci, nonche' per la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con interessi e svalutazione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Vista la memoria prodotta dalla avvocatura distrettuale dello Stato a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 1989, relatore il magistrato Donadono, gli avvocati M. D'Ecclesiis e G. Buongiorno dell'avvocatura distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 10 maggio 1988, il dott. Filippo Materi, gia' dipendente del Ministero dei trasporti in quiescenza dal 1 febbraio 1986, riferiva che, in esito alle proprie istanze all'uopo avanzate, l'E.N.P.A.S., con nota in data 3 giugno 1987, aveva manifestato di ritenere non riscattabile, ai sensi delll'art. 2 della legge n. 1368/1965, il servizio da lui prestato dal 9 dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente autotrasporto merci, per il quale gli era stata gia' liquidata analoga indennita' previdenziale. A sostegno delle domande in epigrafe, il ricorrente deduceva: a) violazione degli artt. 15 e 24 del d.P.R. n. 1032/1973, nei quali non e' stata riprodotta la condizione posta dall'art. 2 della legge n. 1368/1965, norma da ritenersi pertanto abrogata, piuttosto che implicitamente recepita nella nuova normativa; b) eccesso di potere per contraddittorieta', avendo l'Ente in passato ritenuto (con nota in data 28 marzo 1975 indirizzata al Ministero dei trasporti) riscattabile il servizio in questione, indipendentemente dalla eventuale liquidazione di indennita' previdenziali; c) eccesso di potere per disparita' di trattamento, rispetto ad altri ex dipendenti dell'Ente autotrasporto merci. Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, resistendo al ricorso. D I R I T T O L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (recante l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) prevede che "i servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto" ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita. A sua volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle "norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico". Dalle suddette disposizioni deriva, di conseguenza, l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, che consentiva la valutazione, agli effetti di cui sopra, dei "servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali" a condizione non solo che "siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello stato", ma anche che per detti servizi "non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale". Orbene, rileva il Collegio che con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249) il Governo era stato delegato "a provvedere... alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme e sempre con i criteri indicati nel comma precedente", e cioe' tendendo "alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure...". Cio' posto, va rilevato che: - al ricorrente e' stata a suo tempo corrisposta un'indennita' di natura previdenziale, alla cessazione del servizio presso l'E.A.M., per il quale viene chiesto il riscatto; - la fattispecie e' regolata dall'art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973, dal momento che l'art. 2 della legge n. 1368/1965 e' stato abrogato dall'art. 56 del citato d.P.R.; - l'art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973 ha apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le sole necessarie modifiche attinenti gli aspetti procedurali della materia. Il collegio ritiene, quindi, rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non escludono, alla stregua di quanto dettato dall'abrogato art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilita' per il dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennita' di buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata analoga indennita' previdenziale, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Va pertanto sottoposta, d'ufficio, la questione sopra prospettata alla Corte costituzionale, cui devono essere trasmessi gli atti, con conseguente sospensione del presente giudizio.