IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Materi
 Filippo, rappresentato e difeso dal dott.  proc.  Mario  D'Ecclesiis,
 presso  il  quale e' elettivamente domiciliato in Potenza alla via XX
 Settembre n. 19,  contro  l'E.N.P.A.S.,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore  del  consiglio  di  amministrazione  ed il Ministero dei
 trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentati e  difesi
 dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  presso  la  quale  sono
 domiciliati, per il riconoscimento del diritto al  riscatto  ai  fini
 della   liquidazione   dell'indennita'  di  buonuscita  del  servizio
 prestato presso l'Ente autotrasporto merci, nonche' per  la  condanna
 dell'amministrazione  al  pagamento di quanto dovuto, con interessi e
 svalutazione;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Vista  la  memoria  prodotta  dalla  avvocatura distrettuale dello
 Stato a sostegno delle proprie difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  26  gennaio 1989, relatore il
 magistrato Donadono, gli avvocati  M.  D'Ecclesiis  e  G.  Buongiorno
 dell'avvocatura distrettuale dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il 10 maggio 1988, il dott. Filippo Materi,
 gia' dipendente del Ministero dei  trasporti  in  quiescenza  dal  1›
 febbraio  1986,  riferiva che, in esito alle proprie istanze all'uopo
 avanzate, l'E.N.P.A.S.,  con  nota  in  data  3  giugno  1987,  aveva
 manifestato di ritenere non riscattabile, ai sensi delll'art. 2 della
 legge n. 1368/1965, il servizio da lui prestato dal 9  dicembre  1946
 al  31  agosto  1968 alle dipendenze del soppresso Ente autotrasporto
 merci, per il quale gli era stata gia' liquidata  analoga  indennita'
 previdenziale.
    A sostegno delle domande in epigrafe, il ricorrente deduceva:
       a)  violazione degli artt. 15 e 24 del d.P.R. n. 1032/1973, nei
 quali non e' stata riprodotta la condizione posta dall'art.  2  della
 legge  n.  1368/1965, norma da ritenersi pertanto abrogata, piuttosto
 che implicitamente recepita nella nuova normativa;
       b)  eccesso  di potere per contraddittorieta', avendo l'Ente in
 passato ritenuto (con nota in  data  28  marzo  1975  indirizzata  al
 Ministero  dei  trasporti)  riscattabile  il  servizio  in questione,
 indipendentemente  dalla   eventuale   liquidazione   di   indennita'
 previdenziali;
       c) eccesso di potere per disparita' di trattamento, rispetto ad
 altri ex dipendenti dell'Ente autotrasporto merci.
    Si   costituivano   in   giudizio   le  amministrazioni  intimate,
 resistendo al ricorso.
                             D I R I T T O
    L'art.  15,  primo  comma,  del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032
 (recante l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
 previdenziali  a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)
 prevede che "i servizi statali non compresi nell'art.  14  nonche'  i
 servizi  non  statali  e  i  periodi  di  tempo di cui e' prevista la
 computabilita' come servizio effettivo ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza  dei  dipendenti  dello  Stato sono ammessi a riscatto" ai
 fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita. A sua volta il
 successivo  art. 56 sancisce l'abrogazione delle "norme incompatibili
 con quelle contenute nel presente testo unico".
    Dalle  suddette disposizioni deriva, di conseguenza, l'abrogazione
 dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, che  consentiva  la
 valutazione,  agli effetti di cui sopra, dei "servizi prestati presso
 gli enti di provenienza  anteriormente  all'inquadramento  nei  ruoli
 statali"  a  condizione  non solo che "siano riconosciuti o ammessi a
 riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza  a  carico  dello
 stato",  ma anche che per detti servizi "non sia stata gia' liquidata
 dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale".
    Orbene, rileva il Collegio che con l'art. 6 della legge 28 ottobre
 1970, n. 775 (avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla  legge
 18 marzo 1968, n. 249) il Governo era stato delegato "a provvedere...
 alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
 disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove
 d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il
 loro  coordinamento  ed  ammodernamento,  ai  fini  di  una  migliore
 accessibilita' e comprensibilita' delle norme e sempre con i  criteri
 indicati    nel   comma   precedente",   e   cioe'   tendendo   "alla
 semplificazione ed allo snellimento delle procedure...".
    Cio' posto, va rilevato che:
      -  al  ricorrente e' stata a suo tempo corrisposta un'indennita'
 di  natura  previdenziale,  alla  cessazione  del   servizio   presso
 l'E.A.M., per il quale viene chiesto il riscatto;
      -  la  fattispecie  e'  regolata  dall'art.  15  del  d.P.R.  n.
 1032/1973, dal momento che l'art. 2 della legge n. 1368/1965 e' stato
 abrogato dall'art. 56 del citato d.P.R.;
      -  l'art.  15  del d.P.R. n. 1032/1973 ha apportato modifiche di
 carattere sostanziale al precedente regime  normativo  concernente  i
 servizi   riscattabili,   laddove   il  legislatore  delegante  aveva
 consentito  le  sole  necessarie  modifiche  attinenti  gli   aspetti
 procedurali della materia.
    Il  collegio  ritiene, quindi, rilevante ai fini della decisione e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  15,  primo  comma,  e  56 del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1032,  nella  parte  in  cui  non  escludono,  alla
 stregua di quanto dettato dall'abrogato art. 2 della legge 6 dicembre
 1965,  n.  1368,  la  possibilita'  per  il  dipendente  statale   di
 riscattare,   ai   fini  dell'indennita'  di  buonuscita,  i  servizi
 pregressi  per  i  quali  sia  stata  liquidata  analoga   indennita'
 previdenziale,  in  violazione  dell'art.  76 della Costituzione, per
 eccesso di delega con riferimento all'art. 4  della  legge  18  marzo
 1968,  n.  249,  come  sostituito  dall'art. 6 della legge 28 ottobre
 1970, n. 775.
    Va  pertanto sottoposta, d'ufficio, la questione sopra prospettata
 alla Corte costituzionale, cui devono essere trasmessi gli atti,  con
 conseguente sospensione del presente giudizio.